Statuto di TRENTINOSOLIDALE onlus - Aggiornato il giorno 29 Marzo 2008

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STATUTO DI TRENTINOSOLIDALE-ONLUS-(modificato il 28/03/2008)




ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

 

In data 10 ottobre 2001 alla presenza del notaio Falqui-Massidda di Rovereto si è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "TRENTINOSOLIDALE-ONLUS" (di seguito denominata Associazione), con prima Sede a Rovereto. La sede viene in seguito trasferita a Trento in via Milano, 41. L'Associazione opera nella provincia di Trento in ambito locale, nazionale ed internazionale. Il cambio di sede nell'ambito della Provincia non costituisce modifica statutaria, lo stabilisce con delibera il Consiglio Direttivo che può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze in altre località in Italia e all'estero.


ART. 2 NATURA E LIMITI

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266/1991 e delle altre leggi statali e provinciali ed eventuali modifiche. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.


ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione di volontariato "TRENTINOSOLIDALE–Onlus" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. L'Associazione ha durata illimitata.
Le specifiche finalità dell'Associazione sono: 1) Garantire sostegno economico e materiale ad Associazioni ed Organismi operanti nei settori della solidarietà sociale, locale ed internazionale; 2) Fornire aiuto diretto ai soggetti ed alle popolazioni che sono in condizioni di obiettivo disagio economico, sociale, politico, sanitario ed ambientale; 3) Sensibilizzare l'opinione pubblica locale sulle problematiche correlate al disagio ed alla sofferenza individuale e collettiva, in ambito locale, nazionale ed internazionale.
A tal fine l'Associazione si propone di: a. Predisporre e realizzare progetti di solidarietà sociale, locale ed internazionale in favore delle popolazioni in difficoltà sia in Italia che all'estero; b. Collaborare con altre Associazioni ed Organismi non-profit per la promozione e la realizzazione di progetti di "rete" e di visibilità unitaria in materia di cooperazione internazionale e attenzione ai bisogni locali; c. Organizzare, in ambito locale, eventi di informazione e di sensibilizzazione sui temi emergenti e urgenti, sui temi della solidarietà e della cooperazione internazionale e sui problemi dello sviluppo, della pace e della giustizia; d. Organizzare, in ambito locale, campagne ed iniziative di raccolta fondi (found-raising) in proprio o in favore di altri Enti non-profit direttamente operanti nei settori della solidarietà sociale ed internazionale; e. Collaborare con Enti pubblici e privati interessati a vario titolo alle materieoggetto del presente statuto.


Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione esplica la sua attività di solidarietà con fondi provenienti da: - contributi degli associati; - erogazioni liberali di privati; - donazioni e lasciti testamentari; - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - rimborsi derivanti da convenzioni - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;


Art. 5 SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessate alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed accettano il presente Statuto. Chi desidera divenire socio deve farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'eventuale diniego deve essere motivato e può essere appellato in assemblea.


Art. 6 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio ha il dovere di operare personalmente, spontaneamente e gratuitamente e di contribuire al buon andamento dell'Associazione oltre che al perseguimento degli scopi sociali, rispettando lo Statuto e uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
I soci in regola con il pagamento della quota associativa possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la partecipazione per delega scritta da socio ad altro socio fino a tre deleghe. I soci hanno, altresì, il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
I soci, concretamente operanti all'interno dell'Associazione, hanno diritto alla copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità verso terzi. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute o anticipate in nome e per conto dell'Associazione in relazione all'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: - per decesso; - per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; - per esclusione, con provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, qualora il socio ponga in essere dei comportamenti contrastanti con i principi e le finalità dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato escluso può proporre appello in Assemblea.


Art. 8 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario e patrimoniale ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.


Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea generale dei soci; -il Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite.


Art. 10 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; l'Assemblea ordinaria può essere, altresì, convocata su richiesta della maggioranza dei soci, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. Spetta all'Assemblea ordinaria: - approvare il bilancio consuntivo sottoposto dal Consiglio Direttivo; -eleggere il Consiglio Direttivo; - deliberare gli indirizzi generali dell'Associazione; - deliberare sui ricorsi, avverso il diniego di ammissione e i provvedimenti di esclusione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata quando le deliberazioni riguardano i seguenti argomenti: - la modifica dello Statuto; - lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati in regola con il versamento della quota associativa e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è in ogni caso ammesso il voto favorevole della maggioranza di qualunque numero dei soci aventi diritto di voto presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno la metà degli associati. Ogni associato ha diritto a un voto. Ciascun socio può essere delegato a rappresentare un altro socio, con il massimo di tre.
La convocazione dell'Assemblea va effettuata in forma scritta almeno otto giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario sia della prima sia della seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea. Di ogni riunione assembleare è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.


Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea generale dei soci. Rimane in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili e l'elezione per il rinnovo delle cariche avverrà ogni triennio. Eventuali surroghe terranno conto dell'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare. Su decisione del Presidente in casi particolari è ammesso l'intervento senza diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo di persone dotate di particolare professionalità o competenze, che possono collaborare al miglior funzionamento dell'organo.


Art. 12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di norma con cadenza semestrale e comunque ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è effettuata per iscritto, almeno cinque giorni prima della riunione. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica di Consigliere. Qualora l'intero Consiglio Direttivo rassegnasse le dimissioni, spetta al Presidente convocare, entro 20 giorni, l'Assemblea generale dei soci cui spetta accettare o respingere le dimissioni ed eventualmente procedere alla elezione del nuovo Consiglio. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.


Art. 13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: elegge il Presidente e il Vicepresidente; ammette i nuovi soci; stabilisce l'ammontare di eventuali quote sociali annuali ed il termine per il loro versamento; provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale dei soci su indicazione del Presidente; redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; accetta lasciti, donazioni ed altre liberalità; cura la gestione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto; pone in atto tutti gli atti ed i negozi di ogni genere inerenti all'attività sociale o ad essa connessi; può conferire incarichi inerenti a specifici settori di attività o a determinate iniziative dell'Associazione a propri membri, ad altri soci o a terzi, specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi e/o, limitatamente ai terzi, le retribuzioni; elabora l'eventuale regolamento dell'Associazione per disciplinare l'organizzazione interna; definisce l'eventuale regolamento cui è demandata la disciplina dei rapporti tra l'Associazione e le sue strutture dislocate sul territorio; provvede agli adeguamenti previsti dalle disposizioni normative; decide l'esclusione dei soci nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto.


Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. In particolare: - promuove e controlla l'attività dell'Associazione in accordo con le sue finalità; - convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo; - cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - riferisce all'Assemblea generale dei soci circa l'attività svolta dall'Associazione e su qualunque materia venga a ciò delegato dal Consiglio Direttivo; - adotta eventuali provvedimenti urgenti, sottoponendoli poi a ratifica da parte del Consiglio Direttivo; - rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e gli Enti pubblici e privati. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle proprie funzioni dal Vicepresidente.


Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.


Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile che regolano le associazioni, nonché alle disposizioni in materia di volontariato in vigore all'atto dell'applicazione.
Trento, 29 marzo 2008

 

Copia conforme al suo originale esistente negli atti dello Studio Notarile dott. Guido Falqui-Massidda e Associati e agli atti dell’Associazione.

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